domenica 1 gennaio 2012

FISCAL COMPACT: TESTO DEFINITIVO INTEGRALE TRADOTTO IN ITALIANO


Premessa

Le parti contraenti,

CONSAPEVOLI degli obblighi delle parti contraenti, in quanto Stati membri dell’Unione europea, a considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune;

DESIDEROSE di favorire le condizioni per una maggiore crescita economica nell’Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche dell’eurozona;

TENENDO PRESENTE che il coordinamento delle politiche economiche delle parti contraenti, in quanto Stati membri dell’Unione europea, si basa sull’obiettivo di robuste e sostenibili finanze pubbliche come strumento per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una forte crescita sostenibile supportata da stabilità finanziaria, favorendo in tal modo il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione per la crescita sostenibile e per l’occupazione;



TENENDO PRESENTE che cio che serve ai governi per evitare che il debito pubblico diventi eccessivo è di importanza fondamentale per salvaguardare la stabilità dell’eurozona nel suo complesso, e richiede, di conseguenza, l’introduzione di regole specifiche per rispondere a questa esigenza, compresa la necessità di adottare le necessarie azioni collettive;

CONSAPEVOLI della necessità di garantire che il loro disavanzo rimanga sotto il 3% del prodotto interno lordo generato a prezzi di mercato e che il debito pubblico sia al di sotto del (o sufficientemente in calo verso il) 60% del loro prodotto interno lordo a prezzi di mercato;

RICORDANDO che le parti contraenti, in quanto Stati membri dell’Unione europea, dovrebbero astenersi dall’adottare qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione nel quadro dell’unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito al di fuori dei conti pubblici;

TENENDO PRESENTE che i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’eurozona hanno stipulato un accordo il 9 dicembre 2011 per rinforzare l’architettura economica e monetaria dell’Unione sulla base dei trattati europei, e per facilitare l’attuazione delle misure da adottare ulla base degli Articoli 121, 126 e 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

TENENDO PRESENTE che l’obiettivo dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’eurozona è di altri Stati membri dell’Unione Europea rimane quello di incorporare le disposizioni di questo accordo appena possibile nei trattati su cui l’Unione europea è fondata,


PRESO ATTO, in questo contesto, dell’intenzione della Commissione Europea di presentare ulteriori proposte legislative, nel quadro dei trattati dell’Unione, riguardanti:

- un meccanismo di segnalazione ex-ante di piani di emissione di debito da parte degli Stati membri dell’Unione europea;

- una procedura di programmi di partenariato economico che dettagli le riforme strutturali per gli Stati membri dell’eurozona che si trovino in una situazione di disavanzo eccessivo;

- una nuova procedura di coordinamento a livello dell’eurozona per grandi piani di riforma della politica economica;


PRESO ATTO che, in sede di revisione e monitoraggio degli impegni di bilancio ai sensi del presente Accordo, la Commissione europea agirà nel quadro delle sue competenze previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 121, 126 e 136;

SOTTOLINEANDO in particolare che, per l’applicazione della “Regola del pareggio in bilancio” descritto all’articolo 3 del presente accordo, questo monitoraggio sarà effettuato mediante l’istituzione di valori di riferimento specifici per i vari paesi e di calendari di convergenza, se del caso, per ciascuna parte contraente;

PRENDENDO ATTO che il rispetto dell’obbligo di trasporre la “regola del pareggio” nel sistema giuridico nazionale a livello costituzionale o equivalente dovrebbe essere sottoposto alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

RICORDANDO la necessità di facilitare l’adozione delle misure previste dalla procedura dell’Unione Europea per i disavanzi eccessivi delle parti contraenti dell’eurozona il cui rapporto (pianificato o reale) fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il 3%, e contemporaneamente di rafforzare l’obiettivo di questa procedura, ovvero di incoraggiare e, se necessario, costringere gli Stati membri interessati a ridurre il deficit enventualmente identificato;

RICORDANDO la necessità per le Parti contraenti, il cui debito pubblico supera il 60% del valore di riferimento, di ridurlo ad un tasso medio di un ventesimo l’anno, come punto di riferimento;


RICORDANDO l’accordo dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’eurozona del 26 ottobre 2011 per migliorarne la governance, compreso lo svolgimento di almeno due Euro Summit all’anno, così come l’approvazione del Patto Euro Plus da parte dei capi

di Stato o di governo degli Stati membri dell’area dell’euro e di altri Stati membri della Unione Europea il 25 marzo 2011;


SOTTOLINEANDO l’importanza del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità come elemento di una strategia globale per rafforzare l’Unione economica e monetaria;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti


TITOLO I – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE



Articolo 1
1. Dal presente accordo, le parti contraenti, che sono Stati membri dell’Unione europea, decidono di potenziare la disciplina di bilancio e di rafforzare la loro coordinamento delle politiche economiche e di governance.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle Parti contraenti la cui moneta è l’euro. Si possono applicare, eventualmente, ad altre parti contraenti, alle condizioni di cui all’articolo 14.


TITOLO II – COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGGE DELL ‘UNIONE



Articolo 2
1. Questo accordo è applicato dalle parti contraenti in conformità con i trattati sui quali si fonda l’Unione europea, in particolare l’articolo 4 (3), del trattato sull’Unione europea, e con il diritto dell’Unione europea.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano in quanto compatibili con i trattati sui quali si fonda l’Unione e con il diritto dell’Unione europea. Esse non devono invadere le competenze dell’Unione di agire in materia di unione economica. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto dell’Unione europea ha la precedenza sulle disposizioni del presente accordo.


TITOLO III – DISCIPLINA DI BILANCIO



Articolo 3
1. Le parti contraenti applicano le seguenti regole, in aggiunta e fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione:
a) I ricavi e le spese dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono essere in pareggio o in avanzo. Le parti contraenti possono temporaneamente sostenere deficit solo per tener conto dell’impatto sul bilancio del ciclo economico e, al di là di tale impatto, in caso di circostanze economiche eccezionali, o in periodi di grave recessione economica, a condizione che ciò non metta a repentaglio la sostenibilità di bilancio a medio termine.
b) La regola di cui al punto a) si considera rispettata se il deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione non super il valore di riferimento specifico per ciascun paese, che assicura un adeguato margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3% di cui all’articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE (di seguito ‘Protocollo n. 12′), così come rapidi progressi verso la sostenibilità, tenendo conto anche dell’impatto sul bilancio dell’invecchiamento. Le parti contraenti garantiscono la convergenza verso i rispettivi valori di riferimento per ciascun paese. Come regola generale, il valore specifico di riferimento per ciascun paese non deve superare lo 0,5% del PIL nominale.
c) Se il livello del debito è nettamente inferiore al valore di riferimento del 60% di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 12, il valore di riferimento pe ciascun paese per il disavanzo strutturale annuo netto può assumere un valore superiore a quello di cui al punto b).
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono introdotte in disposizioni nazionali vincolanti, di natura costituzionale o equivalente. Le parti contraenti, in particolare, messo in atto un meccanismo di correzione che possa essere attivato automaticamente in caso di scostamenti significativi dal valore di riferimento o dal percorso di avvicinamento. Questo meccanismo è definito a livello nazionale, sulla base dei principi concordati. Essa include l’obbligo delle parti contraenti di presentare un programma per correggere le deviazioni per un periodo di tempo definito. Rispetta pienamente la responsabilità dei parlamenti nazionali.
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del protocollo n. 12 si applica. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

- “Deficit strutturale annio della pubblica amministrazione”: si intende il netto annuo del disavanzo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e temporanee;

- “Circostanze economiche eccezionali”: si intende un evento inconsueto non soggetto al controllo della Parte contraente interessata, che ha un forte impatto sulla posizione finanziaria del governo.


Articolo 4
Quando il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo supera il valore di riferimento del 60% di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 12, le Parti contraenti si impegnano a ridurlo ad un tasso medio di un ventesimo l’anno come punto di riferimento.

Articolo 5
Le parti contraenti che sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi secondo i trattati dell’Unione, mettono in atto il programma per una partnership di bilancio ed economica con valore vincolante, contenente una descrizione dettagliata delle riforme strutturali necessarie per garantire una correzione efficace e durevole dei disavanzi eccessivi. Tali programmi devono essere presentati alla Commissione e al Consiglio europei.

Articolo 6
Le parti contraenti devono migliorare la segnalazione delle loro emissione di debito nazionale. A tal fine, essi riferiscono ex-ante sui loro piani nazionali di emissione di debito alla Commissione europea e al Consiglio.

Articolo 7
Nel pieno rispetto degli obblighi procedurali dei trattati dell’Unione, le Parti contraenti la cui moneta è l’euro si impegnano a sostenere le proposte o raccomandazioni espresse dalla Commissione europea, qualora sia individuato dalla Commissione europea uno Stato membro (la cui moneta è l’euro) che sia in contrasto con del tetto del 3% nel quadro di una procedura per disavanzo eccessivo, a meno che una maggioranza qualificata delle parti contraenti non esprima opinione contraria. La maggioranza qualificata è definita per analogia con l’articolo 238 (3) (a), del TFUE e con l’articolo 3 del protocollo n. ° 36 dei Trattati dell’Unione europea sulle disposizioni transitorie e senza tenere conto della posizione della Parte contraente interessata.

Articolo 8
Ogni parte contraente che ritenga che un’altra Parte contraente non abbia rispettato l’Articolo 3 (2) può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per le parti, che adotteranno le misure necessarie per conformarsi alla sentenza entro un termine che sarà deciso dal detto Tribunale. L’applicazione delle regole messe in atto dalle parti contraenti di rispettare l’articolo 3 (2) sarà oggetto di revisione dei tribunali nazionali delle Parti contraenti.



TITOLO IV - CONVERGENZA ECONOMICA



Articolo 9
Fatto salvo il coordinamento della politica economica ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le Parti contraenti si impegnano a lavorare insieme verso una politica economica che promuova la crescita attraverso una maggiore convergenza e competitività e che migliori il funzionamento dell’Unione economica e monetaria. A questo scopo, si prenderanno tutte le azioni necessarie, anche attraverso il Patto Euro Plus.

Articolo 10
Nel pieno rispetto degli obblighi procedurali dei trattati dell’Unione, le Parti contraenti si impegnano a ricorrere, laddove opportuno e necessario, ad una cooperazione rafforzata su questioni che sono essenziali per il buon funzionamento dell’eurozona, senza compromettere il mercato interno.

Articolo 11
Avendo come punto di riferimento le “pratiche migliori”, le Parti contraenti garantiscono che tutte le grandi riforme di politica economica che hanno intenzione di intraprendere saranno discusse e coordinati tra loro. Tale coordinamento deve coinvolgere le istituzioni dell’Unione europea, come previsto dal diritto dell’Unione.

Articolo 12
I rappresentanti dei comitati incaricati di economia e finanza nel Parlamenti delle parti contraenti saranno invitati a riunirsi regolarmente per discutere in particolare la condotta di politiche economiche e di bilancio, in stretta collaborazione con i rappresentanti della commissione competente del Parlamento europeo.


TITOLO V - Incontri Euro Summit



Articolo 13
1. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l’euro e il presidente del Parlamento europeo Commissione si riuniscono a titolo informale alle riunioni dell’Euro Summit. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a prendere parte a tali riunioni. Il Presidente dell’Euro Summit è nominato dai partecipanti alla riunione a maggioranza semplice; al tempo stesso il Consiglio europeo elegge il suo presidente e per lo stesso periodo del mandato.
2. Gli incontri “Euro Summit” si terranno, se necessario e comunque almeno due volte l’anno, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da parte degli Stati membri, relativamente alla moneta unica; altre questioni relative alla governance dell’eurozona; le regole che si applicano ad essa, e in particolare orientamenti strategici per la conduzione delle politiche economiche e per una maggiore competitività e una maggiore convergenza nell’eurozona.
3. Gli incontri dell’Euro Summit sono preparati dal Presidente dell’Euro Summit in stretta collaborazione con il Incontri al vertice euro sono preparate dal presidente del Vertice Euro, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione europea, e dal “Gruppo Euro”. Gli incontri successivi sono garantiti allo stesso modo.
4. Il Presidente dell’Euro Summit tiene costantemente informati gli altri Stati membri dell’Unione europea a proposito dell’organizzazione e dei risultati dell’Euro Summit. Il Presidente, inoltre, informa il Parlamento europeo dei risultati dell’Euro Summit.


TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI



Articolo 14
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito della nona ratifica da parte delle parti contraenti (la cui moneta è l’euro).
3. Il presente accordo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore tra le Parti contraenti (la cui moneta è l’euro) e che l’hanno ratificata. Esso si applica alle parti contraenti (la cui moneta è l’euro) a partire dal primo giorno del mese successivo al deposito della ratifica.
4. In deroga al paragrafo 3, Titolo VI del presente accordo, si può applicare a tutte le Parti contraenti la cui moneta è l’euro a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
5. Questo accordo si applica alle parti contraenti che l’hanno ratificato, con una deroga di cui all’articolo 139 (1), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o con una deroga come definita nel protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca (allegata ai trattati dell’Unione), dal giorno in cui la decisione di abrogare la deroga o esenzione ha effetto, a meno che la Parte contraente interessata dichiari l’intenzione di essere vincolato ad un prima data da tutte o parte delle disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente accordo.

Fonte: Polisblog

1 commento:


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